Codice dei Beni Culturali: art. 18 Vigilanza

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Codice dei Beni Culturali: art. 18 Vigilanza

Chi si occupa di “vigilare sui beni culturali” e con quali poteri? Trattiamo oggi dell’art.18 del Codice dei beni culturali che dedica il Capo II proprio alla Vigilanza ed ispezione. Il breve articolo è composto da soli due commi:

  1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all’art.12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’articolo 45, compete al Ministero.
  2. Sulle cose di cui all’art.12, comma 1, che appartengono alle regioni e agli enti pubblici territoriali, il Ministero prevede la vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.

Tra le varie espressioni dell’esercizio delle funzioni di tutela vi sono anche quelle relative alla vigilanza ed ispezione cui il Codice dedica il Capo II.

L’art.18 al primo comma assegna in via esclusiva al Ministero la vigilanza su tutti i beni culturali.

Sia il primo che il secondo comma fanno riferimento alle “cose di cui all’art.12 comma 1” disposizione che a sua volta rinvia ai soli beni mobili ed immobili indicati all’art.10, quinto e primo comma, quindi a quelli realizzati da autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o entroantropologico e che restano assoggettati a tutela sino all’espletamento della verifica dell’interesse culturale.

Per tutti gli analoghi beni non appartenenti allo Stato, alle regioni e agli enti pubblici territoriali le funzioni di vigilanza competono in via esclusiva al Ministero.

Sui beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti o istituzioni della Chiesa cattolica o altre confessioni la competenza sarà espletata d’intesa con le rispettive autorità sulla base di specifici accordi ed intese.

Il Ministero esercita il potere di vigilanza anche avvalendosi del Comando carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico (T.P.A.) appositamente istituito nel 1992 non solo d’ufficio ma anche dietro specifica sollecitazione o segnalazione dei privati cittadini.


 

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