Compravendita di beni culturali ed esercizio del diritto di prelazione

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Compravendita beni culturali ed esercizio del diritto di prelazione

Nel corso della mia attività lavorativa più di una volta ho avuto clienti che in fase di acquisto di un bene culturale hanno scoperto l’esistenza di problemi sui pregressi passaggi di proprietà non regolarmente denunciati all’ente di tutela.

Sappiamo, infatti, che in caso di compravendita di beni culturali il Ministero, la Regione, le province ed i comuni interessati possono esercitare il diritto di prelazione acquistando i beni allo stesso prezzo stabilito nell’atto di alienazione, secondo le procedure previste dagli artt.60-62 del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii..

Qualora il bene culturale sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di corrispettivo in denaro oppure sia dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1 art. 60 del Codice. Se l’alienante non ritiene di accettare la determinazione effettuata, il valore economico è stabilito da un terzo, designato concordemente dall’alienante e dal soggetto che procede all’alienazione.

Gli enti pubblici territoriali, informati dalle soprintendenze di settore, possono esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dalla data di ricezione delle denunce di alienazione da parte delle soprintendenze. Le proposte di prelazione devono essere inoltrate al Segretariato regionale che le trasmette  al Ministero accompagnandole con le valutazioni del caso.

Il Segretariato regionale propone alla Direzione generale competente, sentite le soprintendenze di settore, l’esercizio della prelazione da parte del Ministero, oppure comunica la rinuncia ad essa. Inoltra la comunicazione di tale rinuncia anche alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali.

Nel caso in cui sia stata omessa o presentata tardivamente, la prelazione è esercitata nel termine di 180 giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa. Le condizioni per l’esercizio della prelazione sono disciplinate dall’art.61 del Codice mentre l’art.62 illustra il procedimento della prelazione.


Notizia di cronaca recente: lo scorso 7 luglio si è appreso che il Ministero della cultura eserciterà il diritto di prelazione sulle sette opere di Tiepolo che andranno ad arricchire il patrimonio culturale pubblico.

Così il Segretario Generale del Ministero della cultura, Salvatore Nastasi, ha annunciato la decisione di acquisire in via di prelazione la serie di sette affreschi di Giandomenico Tiepolo “strappati”, applicati su tela provenienti da Palazzo Valmarana Franco di Vicenza.

I sette affreschi, dichiarati di interesse artistico e storico eccezionale con decreto del 3 luglio 1989, furono rimossi con la tecnica dello strappo sul finire della Seconda Guerra Mondiale, nel marzo del 1945. Attualmente sono conservati in comodato presso Palazzo Barbaran Da Porto di Vicenza, sede della Soprintendenza, del Centro Internazionale Andrea Palladio e del Palladium Museum.


 

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