DIRETTORE TECNICO: ecco i requisiti nel campo dei beni culturali

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Lo scorso autunno è entrato in vigore il decreto che il Ministero dei Beni culturali (Mibact) ha emanato, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture (Mit), per stabilire i requisiti che le imprese devono possedere per partecipare agli appalti pubblici di lavori che hanno ad oggetto beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004).

Il decreto ministeriale definisce, tra le altre cose, i requisiti di qualificazione del direttore tecnico e fornisce anche alcune precisazioni sulla figura del progettista nell'ambito dei beni culturali.

Il nuovo regolamento si applica, in particolare, a tre tipologie di lavori pubblici:

  1. opere riconducibili allo scavo archeologico (comprese le indagini archeologiche subacquee) – OS25
  2. monitoraggio, manutenzione e restauro beni culturali immobili – OG2
  3. monitoraggio, manutenzione e restauro beni culturali mobili, superfici decorate dell'architettura, materiali storicizzati di beni immobili – OS2A-OS2B

L'articolo 13 del decreto ministeriale definisce i requisiti di qualificazione del direttore tecnico. Per quanto riguarda la categoria OG2 la direzione tecnica  deve essere affidata ad un architetto iscritto alla sezione A dell'albo o ad un laureato in conservazione dei beni culturali (laurea magistrale). Sempre relativamente alla categoria OG2, chi al 1° marzo 2000 (data di entrata in vigore del Dpr 34 del 2000 riguardante il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici) già svolgeva il ruolo di direttore tecnico, può conservare l'incarico presso la stessa impresa.

Sul fronte dei requisiti del progettista, il Dm richiama le linee guida Anac sui servizi di architettura ed ingegneria, le cui previsioni restano valide anche sul piano dei beni culturali. In particolare, le linee guida dell'Anticorruzione affermano che la competenza progettuale, per quanto riguarda gli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali (classe I categorie a), b), c), d) ed e) della legge 143 del '49), è riservata ai laureati in architettura o a soggetti muniti di laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'albo degli architetti, sezione A. 

Per lavori su superfici decorate OS2A e per beni culturali mobili di interesse archivistico e librario OS2B il ruolo di direttore tecnico deve essere ricoperto da restauratori di beni culturali in possesso di diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio oppure da soggetti in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro di beni culturali. Nelle categorie OS 2-A e OS 2-B possono assumere il ruolo di direttore tecnico anche i restauratori di beni culturali che hanno acquisito la relativa qualifica in base alle regole che il Codice dei beni culturali e del paesaggio fissa nelle disposizioni transitorie (articolo 182), ossia inseriti nell'apposito elenco predisposto dal Mibact

Per gli scavi archeologici OS25 sarà necessario possedere i titoli che devono essere definiti dal decreto del Mibact previsto dal Codice degli appalti. Si tratta del decreto con il quale devono essere fissati i criteri per la tenuta dell'elenco, istituito presso il Ministero, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione in campo archeologico.

15 pensieri riguardo “DIRETTORE TECNICO: ecco i requisiti nel campo dei beni culturali

  • 29 Gennaio 2023 in 11:30 AM
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    Buongiorno architetto, sono geometra, ho ricoperto il ruolo di DT in due imprese per complessivi 6 anni di cui 4 con una delle due. Risultò sui CEL responsabile della condotta dei lavori per circa 20 milioni di €. Posso portare il requisito in altra azienda per qualifica cat.OG2 III ricoprendo il ruolo di DT unitamente ad architetto che ha i requisiti previsti dalla norma? Graziw

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    • 29 Gennaio 2023 in 11:33 AM
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      Direi proprio di sì, i requisiti del DT seguono il DT stesso: ovviamente nella nuova azienda deve risultare DT insieme all’architetto e lei non deve più risultare DT nelle precedenti aziende dal momento che, come ben saprà, la direzione tecnica è un rapporto esclusivo.

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      • 30 Gennaio 2023 in 8:25 AM
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        La ringrazio per la celerità del riscontro

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  • 18 Settembre 2020 in 2:27 AM
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    Buongiorno, ma credo che non sia esatto quello che dice…in quanto il mio certificatore Soa mi conferma che la direzione tecnica anche di categoria inferiore alla III …debba essere comunque affidata a un architetto con due anni di esperienza nel settore dei lavori culturali …dimostrabili attraverso CEL………

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    • 18 Settembre 2020 in 7:50 AM
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      La invito, infatti, a leggere anche altri articoli con l’aggiornamento della norma in merito a questa figura.
      Continui a seguirci

      Rispondi
  • 17 Luglio 2020 in 11:43 AM
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    Buongiorno,

    Sono titotare di un impresa familiare edile, ho i requisiti per certificarmi in OG2 class I(lavori svolti)  ma non sono in possesso dell'architetto (direzione tecnica).

    Per ora posseggo la SOA OG1 class IV

    Mio padre è da prima del 2000 che è direttore tecnico (non è in possesso  di titoli di studio) e io sono altro direttore tecnico (geometra).

    Il mio ente certificatore sostiene che devo trovare un architetto esterno per la direzione tecnica in OG2:"Il nuovo diretto tecnico deve essere laureato in architettura con esperienza di direttore tecnico di almeno due anni o in alternativa responsabile dei lavori nel settore dei bene culturali tutelati per due anni"

    Volevo sapere cosa ne pensava? 

    Sono mesi che cerco l'arch. con i requisiti descritti sopra ma non ne ho trovato uno.

     

    grazie

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    • 17 Luglio 2020 in 12:05 PM
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      Ora uno l’ha trovato. Mi contatti pure in privato al numero 3398634672 per un appuntamento telefonico.

      Rispondi
  • 23 Ottobre 2019 in 1:25 PM
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    Buongiorno, sono un privato e… France se ! cerco un technico specializzato nella ristrutturazione e preservazione dell'esistente dei rustici (volte) in provincia di Cuneo. A chi rivolgermi ? I muratori non mi sono di aiuti. Grazie del aiuto

    Rispondi
    • 23 Ottobre 2019 in 2:51 PM
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      Buongiorno signor Truchi,
      le ho risposto in privato. Antonella Caldini

      Rispondi
  • 31 Maggio 2019 in 11:37 AM
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    Buongiorno,

    purtroppo non ho compreso se il ruolo di direttore tecnico nell'impresa OG2 spetta all'architetto o conservatore semplicemente iscritto alla sezione A dell'albo degli architetto ppc oppure è necessario che egli abbia già svolto in passato tale funzione; in tal caso è sufficiente l'esibizione del contratto stipulato con l'impresa?

    Grazie!

    Sichera (Sondrio)

    Rispondi
    • 31 Maggio 2019 in 4:09 PM
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      Per la OG2 non c’è correlazione tra requisiti necessari per il DT e la classifica posseduta.
      Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 154/2017 per la OG2 era necessario essere architetti, anche non iscritti all’albo professionale, per qualsiasi classifica.
      Successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. 154/2017 per la OG2 è necessario essere architetti iscritto all’albo oppure in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali ed inoltre possedere 24 mesi di comprovata esperienza nel settore dei beni tutelati. L’unico caso in cui è concessa la deroga ai titoli di studio sopra indicati è per i direttori tecnici che già erano tali per la stessa impresa all’entrata in vigore del DPR 34/2000 (solo in questo caso anche un geometra potrebbe di conseguenza avere i requisiti necessari).

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  • 10 Gennaio 2019 in 10:41 AM
    Permalink

    Cara Collega, è doveroso, volgere i miei sentiti complimenti per il lavoro da Lei svolto, importante per chi, come nel mio caso svolge attività di Arch. specializzato nel consolidamento e restauro Architettonico e dei Monumenti, nonchè essendo Restauratore di Beni Culturali, sono anche responsabile unico, da 20 anni, di una ditta di restauro e conservazione per i beni culturali Cat. OS2A – B denominata Bretia Restauri, sita in Rogliano (CS).

    Se possibile, sarei interessato a dei corsi di specializzazione, riconusciuti per i miei collaboratori (dipinti, cartaceo, e metalli), al fine di specializzarli sempre più in vari settori.

    Rimango in attesa di ulteriori notizie in merito, e colgo l'occasione per porgere Cordiali saluti

    Arch. Amedeo LICO

    Rispondi
    • 10 Gennaio 2019 in 1:45 PM
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      Buongiorno architetto Lico e grazie dei complimenti che sono sempre graditi quando si lavora con impegno e passione.

      Mi complimento a mia volta per il doppio titolo, architetto e restauratore, ne conosco davvero poche di persone con questa doppia competenza che è senza dubbio fondamentale per chi studia ed interviene sui beni culturali. Sarà quindi felice del riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dell’Elenco dei Restauratori con pubblicazione (prossimamente su GU) e divulgazione. Io credo fosse davvero giunta l’ora di chiarire chi è abilitato ad esercitare questa professione e chi deve approfondire ulteriormente le sue conoscenze prima di poterlo fare.

      Di corsi di formazione in questo specifico settore credo potrà trovarne diversi nella sua zona (verifichi anche presso le Scuole Edili), riguardano nello specifico il profilo del “Tecnico del Restauro” già Collaboratore Restauratore. In ogni caso credo che di questo tipo di corsi si occupino anche il Centro per la Conservazione e il Restauro di Venaria Reale (TO), Palazzo Spinelli a Firenze, come pure le SAF con stages dedicati (es. Opificio Pietre Dure di Firenze OPD oppure ISCR di Roma).

      Continui a seguire il nostro portale e la nostra Newsletter…buon anno

      Antonella Caldini

       

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  • 10 Agosto 2018 in 8:25 AM
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    SALVE,

    mi risulta che proprio dall art.13, comma 4 del decreto 22/08/2017 n.154 si prescriva il requisito dei 2 anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali.

    la mia domanda è questa? la suddetta esperienza come deve essere dimostrata????

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    • 10 Agosto 2018 in 10:29 AM
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      I requisiti per le imprese di restauro si dimostrano con i certificati di regolare esecuzione rilasciati dalla Soprintendenza per interventi eseguiti sui beni culturali. A lavori terminati l’impresa richiede all’ente vigilante il rilascio del buon esito.

      Qualora non in possesso di SOA gli stessi certificati serviranno all’impresa che vuole acquisire la SOA per l’ottenimento dell’attestazione.

      Rispondi

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