Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 18‑20 marzo 2024, ha approvato la nuova versione del “Regolamento applicativo” delle disposizioni per la concessione dei contributi CEI destinati ai beni culturali ecclesiastici e all’edilizia di culto, introducendo un quadro aggiornato e più attuale per l’accesso ai finanziamenti.
Quali sono le novità principali?
Analizzando direttamente l’art. 6 Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni vengono indicate le tipologie di immobili che possono accedere ai contributi CEI:
- gli edifici di culto di proprietà degli enti ecclesiastici “classici” – diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari e confraternite – nonché gli edifici di culto di altra proprietà che, da almeno vent’anni, siano sede di parrocchia o svolgano in modo stabile, continuativo e documentabile una funzione sussidiaria rispetto alla chiesa parrocchiale.
- Sono inoltre ammessi gli edifici ad esclusivo uso parrocchiale destinati a locali di ministero pastorale, anche quando di proprietà di diocesi, seminari, cattedrali, capitoli, chiese rettorie, santuari o confraternite; gli edifici da destinare a casa canonica di proprietà di parrocchie, cattedrali, capitoli, chiese rettorie e santuari; l’episcopio, gli uffici di curia e le case per il clero in servizio attivo di proprietà della diocesi o del seminario, a condizione che tale destinazione d’uso sia mantenuta per almeno vent’anni.
E’ bene ricordare che sono esclusi interventi di importo progettuale ammissibile inferiore a € 60.000,00 o di manutenzione ordinaria.
Per un singolo intervento il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 420.000,00. Per due o più interventi il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 490.000,00.
Ecco una novità, gli importi sono poi modulati in base al numero di chiese appartenenti alle singole diocesi e sono allegate le tabelle con il riepilogo delle singole diocesi.
La richiesta dei contributi è annuale. I lavori non possono essere iniziati prima della data del Decreto di assegnazione del contributo, salvo giustificati casi di urgenza, per i quali è inderogabile concordare modalità e tempi con l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto.
Per quanto riguarda gli edifici esistenti soggetti a tutela il progetto deve essere stato approvato dalla competente Soprintendenza non prima di cinque anni dalla presentazione della richiesta di contributo.
Il contributo è erogato in tre rate quando è superiore a € 250.000,00 e in due rate se inferiore.
Possono essere richiesti contributi sullo stesso edificio per più anni, anche non consecutivi, purché riguardanti lotti funzionali ben definiti e distinti tra di loro. Sullo stesso lotto funzionale si potrà nuovamente intervenire trascorsi vent’anni dalla data di saldo dell’ intervento precedente.
L’ente beneficiario, che abbia già ricevuto un contributo per un intervento edilizio su casa canonica non potrà ricevere un altro finanziamento su edifici con la stessa destinazione d’uso, se non trascorsi venti anni dalla data di saldo del contributo precedente. Il Vescovo, con l’accettazione del contributo, si impegna a non modificare la destinazione d’uso dell’immobile per vent’anni.
Costi e spese generali
I costi sono da intendersi con IVA e spese generali incluse. Per gli interventi di cui all’art.6 sono considerate voci non ammissibili: gli interventi per l’adeguamento liturgico, gli scavi archeologici, i corpi illuminanti, la fornitura di campane.
Gli interventi di restauro artistico, ecco un’altra novità, potranno considerarsi ammissibili limitatamente ai costi di analoghi lavori di carattere edilizio.
Le spese generali sono riconosciute fino al 20% del costo totale dei lavori (lavori a base d’asta oltre ai costi per la sicurezza), nei limiti della spesa massima ammissibile e comprensive delle quote previdenziali e dell’IVA; devono includere gli onorari relativi a tutte le prestazioni professionali nonché tutti i costi necessari alle indagini, rilievi, autorizzazioni, ed accatastamenti.
Si rammenta che i lavori devono iniziare entro otto mesi dalla data del Decreto di Assegnazione e devono terminare entro tre anni dal loro inizio. L’ente beneficiario, che abbia già ricevuto un contributo per un intervento edilizio non potrà ricevere un altro finanziamento per le stesse strutture se non trascorsi venti anni dalla data di saldo del contributo precedente.
Rendicontazione
La rendicontazione dovrà essere coerente con le attività previste e i preventivi presentati e rappresentata con una dettagliata contabilità per l’intero intervento ammesso a contributo. Per gli interventi di cui all’art.6 dovrà essere presentato l’elenco dettagliato delle fatture, almeno per l’importo del contributo assegnato. Le fatture dovranno essere conservate in copia presso il destinatario per 10 anni.
Il contributo assegnato potrà essere rideterminato con decreto nel caso in cui il costo definito in fase contrattuale o la spesa sostenuta siano sensibilmente inferiori al costo preventivato (ad esempio in caso di ribasso).
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