Interventi eseguiti sui “beni culturali” senza la regolare autorizzazione: quali sanzioni?

Cosa succede quando di eseguono interventi su “beni culturali” ossia su beni sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza senza avere richiesto la regolare autorizzazione?
Occorre anzitutto premettere che in caso di interventi materiali e/o strutturali su beni culturali si ha la sovrapposizione di due discipline: quella ex T.U. D.P.R. 380/2001, volta ad assicurare il rispetto delle prescrizioni di carattere urbanistico mediante il controllo della conformità dell’attività edilizia, che in concreto si intende svolgere, alle leggi ed agli strumenti urbanistici vigenti; e quella dettata dal “Codice beni culturali” volta ad assicurare il rispetto delle prescrizioni poste a tutela dei beni culturali.
Abbiamo già spiegato più volte come secondo il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. meglio noto come Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi incompatibili al loro carattere storico ed artistico (art. 20, comma 1); la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione dei beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (art. 21, comma 1); l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente; il mutamento di destinazione d’uso deve essere comunicata al soprintendente (art. 21 comma 4); l’autorizzazione è resa su progetto o descrizione tecnica dell’intervento e può contenere prescrizioni; se i lavori non iniziano entro 5 anni il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (art. 21 comma 5).
l procedimento per il rilascio di detta autorizzazione è disciplinato dall’art. 22 del codice beni culturali che prevede che l’autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di 120 giorni (art. 22 comma 1).
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Quali sono, dunque, le sanzioni in caso di mancato rispetto di queste procedure?
Le sanzioni sono anzitutto di tipo amministrativo ex art.160 del Codice, in particolare per violazione degli obblighi di protezione e conservazione del bene culturale il Ministero ordina al responsabile della violazione l’esecuzione, a sue spese, delle opere necessarie alla reintegrazione e quindi alla rimessa in pristino. In caso di inottemperanza all’ordine di reintegro, il Ministero può provvedere all’esecuzione delle opere necessarie d’ufficio, a spese, peraltro, dell’obbligato. Quando la reintegrazione non è possibile, il responsabile della violazione è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene perduto o alla diminuzione di valore subita dal bene suddetto.
Le sanzioni sono poi di tipo penale con arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da € 775,00 ad € 38.734,50 per chi:
- senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualsiasi genere su beni culturali (art. 169 “codice beni culturali”);
- destina i beni culturali ad uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole alla loro conservazione (art. 170 “codice beni culturali”);
- chiunque non osservi le prescrizioni poste con il cd. “vincolo indiretto” (art. 172 “codice beni culturali”).
E infine sono previste misure cautelari e preventive: Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati senza autorizzazione o condotti in difformità dall’autorizzazione (art. 28 “codice beni culturali”).
Prestate quindi molta attenzione ai lavori fatti senza il regolare nulla osta ed affidatevi a tecnici laureati qualificati, possibilmente specializzati in materia.