Contributi ministeriali e procedimento di verifica dell’interesse culturale
Proprio in questi giorni stanno arrivando da parte delle Soprintendenze le prime comunicazioni di assenso preliminare alla concessione del contributo statale commisurato all'entità dei lavori con il riconoscimento in percentuale del contributo concesso stimato sulla base del computo metrico vistato.
Nella comunicazione si precisa che l'istanza presentata in questa fase (quella che prevedeva come data di scadenza il 31 maggio) è preventiva e come indicato nella Circolare n.38/2019 della Direzione Generale Bilancio del MIBAC costituisce una mera indicazione propedeutica all'eventuale erogazione del contributo senza alcun vincolo di accoglimento che dipende dalle risorse finanziarie disponibili. In fondo alla comunicazione si rammenta di attivare il procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi degli artt.10-12 del Codice dei Beni Culturali.
Il procedimento per la verifica dell’interesse culturale dei beni mobili ed immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private senza fine di lucro prevede che tutti i beni che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, siano sottoposti all’accertamento dell’interesse culturale attraverso una procedura che prevede l’invio dei dati identificativi e descrittivi delle cose immobili e mobili ai fini della valutazione di merito da parte dei competenti uffici del Ministero.
Nel caso di verifica con esito negativo le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela e possono essere liberamente alienate, nel caso di verifica con esito positivo, ovvero accertamento dell'interesse culturale, tali cose vengono dichiarate di interesse culturale e rimangono soggette ai disposti dettati dal Codice dei beni culturali D.lgs 42/2004 s. m. e i.
Per i beni ecclesiastici della Chiesa Cattolica, la procedura è disciplinata da un'intesa tra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana (accordo siglato l'8 marzo 2005).
Gli articoli 15-16 stabiliscono rispettivamente le modalità di notifica della dichiarazione (a mezzo posta o messo comunale) e quelle finalizzate a opporre ricorso, da parte del possessore del bene, contro un parere che abbia eventualmente negato l'opportunità della dichiarazione stessa. Tale ricorso, in via amministrativa, è ammesso per motivi di legittimità e di merito e va trasmesso al Ministero entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
Per quanto concerne l'apposizione delle prescrizioni di tutela la normativa prevede due distinte procedure per i beni appartenenti a soggetti pubblici o privati. Se nel caso di beni di proprietà di regioni, province, comuni, altri enti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopi di lucro (art. 10 comma 1 del D. Lgs. 42/2004), il codice prevede la specifica procedura della verifica di interesse culturale, di cui all'art. 12, nel caso di beni appartenenti ai privati si procede alla dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del suddetto decreto.
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