Interventi eseguiti sui “beni culturali” senza la regolare autorizzazione: quali sanzioni?

Cosa succede quando di eseguono interventi su “beni culturali” ossia su beni sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza senza avere richiesto la regolare autorizzazione?

Occorre anzitutto premettere che in caso di interventi materiali e/o strutturali su beni culturali si ha la sovrapposizione di due discipline: quella ex T.U. D.P.R. 380/2001, volta ad assicurare il rispetto delle prescrizioni di carattere urbanistico mediante il controllo della conformità dell’attività edilizia, che in concreto si intende svolgere, alle leggi ed agli strumenti urbanistici vigenti; e quella dettata dal “Codice beni culturali” volta ad assicurare il rispetto delle prescrizioni poste a tutela dei beni culturali.

Abbiamo già spiegato più volte come secondo il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. meglio noto come Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi incompatibili al loro carattere storico ed artistico (art. 20, comma 1); la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione dei beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (art. 21, comma 1); l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendenteil mutamento di destinazione d’uso deve essere comunicata al soprintendente (art. 21 comma 4); l’autorizzazione è resa su progetto o descrizione tecnica dell’intervento e può contenere prescrizioni; se i lavori non iniziano entro 5 anni il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (art. 21 comma 5).

l procedimento per il rilascio di detta autorizzazione è disciplinato dall’art. 22 del codice beni culturali che prevede che l’autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di 120 giorni (art. 22 comma 1).


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Quali sono, dunque, le sanzioni in caso di mancato rispetto di queste procedure?

Le sanzioni sono anzitutto di tipo amministrativo ex art.160 del Codice, in particolare per violazione degli obblighi di protezione e conservazione del bene culturale il Ministero ordina al responsabile della violazione l’esecuzione, a sue spese, delle opere necessarie alla reintegrazione e quindi alla rimessa in pristino. In caso di inottemperanza all’ordine di reintegro, il Ministero può provvedere all’esecuzione delle opere necessarie d’ufficio, a spese, peraltro, dell’obbligato. Quando la reintegrazione non è possibile, il responsabile della violazione è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene perduto o alla diminuzione di valore subita dal bene suddetto.

Le sanzioni sono poi di tipo penale con arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da € 775,00 ad € 38.734,50 per chi:

  1. senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualsiasi genere su beni culturali (art. 169 “codice beni culturali”);
  2. destina i beni culturali ad uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole alla loro conservazione (art. 170 “codice beni culturali”);
  3. chiunque non osservi le prescrizioni poste con il cd. “vincolo indiretto” (art. 172 “codice beni culturali”).

E infine sono previste misure cautelari e preventive: Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati senza autorizzazione o condotti in difformità dall’autorizzazione (art. 28 “codice beni culturali”).

Prestate quindi molta attenzione ai lavori fatti senza il regolare nulla osta ed affidatevi a tecnici laureati qualificati, possibilmente specializzati in materia.


 

7 pensieri riguardo “Interventi eseguiti sui “beni culturali” senza la regolare autorizzazione: quali sanzioni?

  • 6 Settembre 2024 in 10:07 AM
    Permalink

    Parliamo di beni mobili.
    Nel caso tre mappe fine 1700 primi 1800.
    Il comune , proprietario delle mappe, delibera il restauro ad un restauratore cartaceo abilitato
    ma non avvisa la soprintendenza.
    In una vista di roitine dei carabinieri nucleo beni culturali dal restauratore, viste le mappe in lavorazione chiedono al Comune la richiesta alla soprintendenza.
    – la richiesta alla soprintendenza era obbligatoria?(bene mobile)
    – se si cosa si può fare ora ? ( basta avvisare la soprintendenza ex post e magari richiedere un collaudo finale ?
    Grazie per la risposta

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    • 17 Settembre 2024 in 7:27 PM
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      Buonasera,
      stupisce che un restauratore di beni culturali regolarmente iscritto negli elenchi ministeriali (ne avete verificato l’iscrizione?) non si ponga il dubbio di chiedere all’ente proprietario e committente il nulla osta ai lavori. La domanda è pertanto la seguente: il restauro è stato effettuato sulla base di quale progetto? Redatto da chi?
      Se le mappe risultano vincolate con vincolo espresso o ope legis ritengo che la richiesta di nulla osta fosse obbligatoria.
      Verificata l’esistenza del vincolo, occorre sentire subito la Soprintendenza competente e comunicare che sono stati fatti dei lavori senza autorizzazione, mettendo in contatto il restauratore con la Soprintendenza stessa che illustrerà di conseguenza quali linea seguire.

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  • 30 Aprile 2024 in 9:00 AM
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    In una chiesa del x secolo è possibile apporre attorno a tutte le colonne della navata centrale tendaggi rossi per tutta la loro altezza? Sono provvisori, si, ma alterano completamente la percezione del monumento. E’ necessario chiedere il permesso alla Soprintendenza? Grazie per la risposta.

    Rispondi
  • 28 Maggio 2020 in 4:17 PM
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    Buongiorno, nel caso di un danno ad un bene culturale arrecato dallìappaltore di un Comune, può ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 160 del Codice dei beni culturali, anche l'ente appaltante?

    Grazie in anticipo per la risposta

    Rispondi
    • 28 Maggio 2020 in 4:38 PM
      Permalink

      Buongiorno signora Giuliana,
      non è possibile rispondere al suo quesito senza valutare il caso e le eventuali responsabilità sulle carte e ritengo, in ogni caso, non sia questa la sede.
      Le suggerisco di chiedere una consulenza legale rimanendo a disposizione per la valutazione di aspetti squisitamente tecnici.

      Rispondi
  • 30 Aprile 2019 in 3:36 PM
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    Buongiorno,

    se subentro in un locale (bar ristorante) "bene culturale" in cui parecchi anni prima sono state effettuate modifiche senza permesso della sovrintendenza:

    dopo quanti anni dall'esecuzione delle modifiche la prescrizione è ancora valida?

    Accertato dai carabinieri della tutela del patrimonio artistico che non sono stato io ad effettuare le modifiche, chi deve demolire? chi paga le spese? nel caso, chi mi risarcisce della mancata estetica del locale che avevo acquisito? e se i vecchi proprietari sono irreperibili ho nullatenenti?

    Inoltre: io mi sono limitato a cambiare la grafica ad una preesistente insegna già autorizzata (apponendo la nuova grafica adesiva vinilica come del resto avevano fatto i precedenti proprietari), devo chiedere il permesso?

    grazie mille

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    • 30 Aprile 2019 in 6:35 PM
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      Buongiorno signor Marco, davvero interessante il suo quesito. Per quanto riguarda l’esecuzione di opere su beni culturali senza nulla osta non credo si possa parlare di “prescrizione” e la rimando all’art.170 del Codice dei Beni Culturali D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. “Uso illecito”.
      Se lei è l’attuale proprietario del bene avrebbe dovuto accorgersi in fase di acquisto delle difformità tra lo stato depositato agli atti del comune e lo stato di fatto, mediante accesso agli atti magari dandone incarico a tecnico di sua fiducia (prassi che è bene seguire sempre ogni volta che si acquista un bene culturale o non culturale).
      Se le opere che sono state realizzate sono di ridotto impatto e non inficiano il carattere monumentale del bene, le suggerisco di affidarsi a tecnico architetto di sua fiducia e recarsi presso la Soprintendenza competente segnalando la cosa e rendendovi disponibile a sistemare lo stato dei luoghi nel modo più conservativo possibile. Ovviamente le spese le dovrà sostenere lei e valutare l’iptesi di una causa nei confronti dei venditori nel caso in cui ci siano ancora i termini per farlo (ma questi sono aspetti legali che esulano dalle mie competenze).
      Le consiglio anche di accertarsi di avere garantito l’esercizio della prelazione all’ente di tutela in fase di acquisto, con sospensione temporanea dell’acquisto fino alla formale rinuncia alla prelazione da parte dell’ente perchè questo aspetto è determinante.
      Non so di che genere di insegne parli, immagino quelle con il nominativo del locale se però per le modifiche occorre il nulla osta anche in questo caso le suggerisco di seguire la legge e non procedere come hanno fatto “quelli di prima” due cose sbagliate non ne fanno una giusta.
      Le sanzioni per le violazioni sui beni culturali sono anche di tipo penale, non sottovaluti la questione e proceda subito per cercare di sanarla, vedrà che i funzionari della Sprintendenza saranno pronti ad ascoltarla e ad aiutarla, l’obbiettivo primario è la tutela e la conservazione del bene.
      In bocca al lupo

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