Abuso su area con vincolo paesaggistico successivo: è sanabile?

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Sanatoria in area con vincolo paesaggistico: è ammissibile la sanatoria?

L’argomento è di estremo interesse e prende spunto da un quesito posto dal Comune di Cisano Bergamasco alla Direzione Belle Arti e Paesaggio in merito alla necessità o meno di presentare preliminare richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167 del codice di settore relativamente a opere per le quali è stata richiesta sanatoria ordinaria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, realizzate in zona successivamente assoggettata a vincolo paesaggistico.

A parere della Direzione il profilo strettamente urbanistico rappresenta solo uno dei parametri di valutazione della sanabilità dell’opera interessata, per cui quand’anche la stessa fosse sanabile sul piano edilizio, potrebbe non risultare ammissibile il nulla osta paesaggistico in sanatoria.

Non parrebbe pertanto ammissibile il rilascio di un titolo abilitativo per la regolarizzazione di un “abuso” in area vincolata in assenza della valutazione circa la compatibilità dell’intervento edificatorio con il contesto paesaggistico di riferimento.

A sostegno della soluzione esposta la Direzione richiama pacifici orientamenti giurisprudenziali secondo i quali, a prescindere dal momento di introduzione del vincolo, rileva la data di valutazione della domanda di sanatoria. Inoltre, secondo il noto principio del tempus re gli actum, la verifica circa la legittimità di un atto amministrativo o di un intervento va verificata con riferimento alla disciplina normativa vigente rispettivamente al momento della sua emanazione o approvazione.

Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 36 del D. Lgs. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) è ammessa la sanatoria dell’opera realizzata in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso in caso di accertamento di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’abuso sia al momento della presentazione della domanda. In tale secondo accertamento, in caso di vincolo paesaggistico sopravvenuto, pur non potendo configurarsi un abuso sotto tale profilo, si dovrà comunque tenere conto di entrambe le discipline, edilizia e paesaggistica.

Il T.U.E., all’art. 1, mantiene ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio; il codice di settore (art. 167, comma 4), a sua volta, specifica che l’autorizzazione paesaggistica costituisce  atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio.

Per gli interventi su beni soggetti a vincoli culturali o paesaggistici trovano pertanto applicazione entrambe le discipline, edilizia e culturale-paesaggistica, volte a tutelare, rispettivamente, l’ordinato sviluppo edilizio del territorio e il patrimonio culturale nazionale la conformità “attuale” (al momento della domanda) dell’opera all’ordinamento sia accertata anche con riferimento alla compatibilità paesaggistica, come previsto dall’art. 146 del codice di settore.

Le discipline in argomento, tuttavia, prevedono effetti diversi in caso di opera realizzata sine titulo: la normativa edilizia ammette la sanatoria ex art. 36 TUE in caso di doppio accertamento di conformità, mentre la normativa paesaggistica, in un’ottica di maggior disvalore dell’abuso paesaggistico, non ammette sanatoria ex post, stante il divieto disposto dall’art. 146, comma 4, del codice di settore in caso di opera realizzata in area (già) vincolata, con rinvio all’art. 167 per l’individuazione dei limitatissimi casi di compatibilità paesaggistica.

Nel caso in esame la realizzazione dell’opera in assenza di vincolo paesaggistico, pur configurandosi quale abuso edilizio per mancanza del richiesto titolo di legge, non può configurarsi anche quale abuso paesaggistico, ipotesi in cui opera il divieto di sanatoria ex post. Tale divieto presuppone infatti la qualificazione dell’opera come paesaggisticamente abusiva, id est realizzata in presenza di un vincolo senza la necessaria autorizzazione.

Conseguentemente, qualora l’opera sia stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico, troverà applicazione il divieto di sanatoria ex post e la disciplina restrittiva di cui all’art. 167, comma 4, riferita alle opere abusive, in base alla quale la compatibilità paesaggistica è ammessa nei limitati casi, elencati dalle lettere a), b) e c), che non determinino creazione di superfici utili o nuovi volumi. Viceversa, qualora l’opera a suo tempo realizzata non richiedesse la previa autorizzazione paesaggistica, per mancanza del vincolo, e non sia perciò ab origine paesaggisticamente abusiva, la valutazione di compatibilità si configura come un’autorizzazione paesaggistica postuma, sul modello dell’art. 146 del codice di settore, non rientrante nel divieto di autorizzazione ex post in sanatoria (riferito alle sole opere realizzate senza autorizzazione in presenza del vincolo).


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