Beni Culturali: uso illecito incompatibile con la conservazione

Beni Culturali: uso illecito incompatibile con la conservazione

Prendo spunto da un quesito che mi è stato posto oggi da un iscritto al nostro portale in materia di opere illecite ed usi illeciti sui beni culturali per riprendere i contenuti generali dell’art.170 del Decreto Legislativo nr.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che parla proprio di “uso illecito”.

E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 ad euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati all’articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Il reato previsto dall’art. 170 del D. Lgs. 42/2004 incrimina ogni uso distorto dei beni culturali incompatibile con la loro destinazione, con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità e ha natura di reato permanente, nel senso che, posto in essere l’uso improprio del bene la situazione antigiuridica che ne deriva perdura fintanto che non dismetta il  suddetto uso illecito.

Il reato viene integrato anche mediante interventi sul bene culturale non finalizzati a valorizzarne la natura storica od a garantirne un migliore utilizzo, ma piuttosto a soddisfare beni ed interessi privi di relazione con la sua natura e con la sua destinazione pubblica.

Costituisce danno implicito nel reato in esame anche la diminuzione del godimento estetico, prodotto mediante opere non compatibili con l’opera tutelata.

Lo scopo della norma è di tutelare la funzione connaturata al bene culturale e di vietare che ne sia messa in pericolo l’integrità e che ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. In particolare il rispetto dei beni culturali e la loro tutela consiste sia nella preservazione della loro integrità fisica, che nella valorizzazione della loro funzione, intesa come massima «fruibilità» per il singolo e le formazioni sociali.

A puro titolo di esempio anche la realizzazione di una “struttura provvisoria” su un bene culturale idonea ad incidere sull’integrità ed unitarietà d’uso può essere una violazione per destinazione del bene ad un uso non compatibile con la sua natura specifica o con la sua corretta conservazione con conseguente diminuzione del godimento estetico.

E’ bene quindi sapere che ai fini della sussistenza del reato di modificazione o diversa destinazione d’uso del bene non è indispensabile che si pongano in essere opere murarie.


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