Lavori in casa: quale è il titolo edilizio corretto da scegliere ?

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Con il decreto soprannominato “SCIA 2” IL Governo ha cercato di mettere ordine alla miriade di titoli edilizi esistenti nel nostro Paese che spesso sono diversi da Comune a Comune. Quali sono le principali novità?

Tra le attività di edilizia libera vengono incluse:

  • la realizzazione di rampe per la rimozione barriere architettoniche (lavoro per cui oggi è richiesta l’autorizzazione come per l’installazione di ascensori);
  • opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni;
  • opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità;
  • installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici;
  • aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Interventi con CILA:

Alla domanda vanno allegati gli elaborati progettuali e una relazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alla normativa antisismica, a quella sul rendimento energetico in edilizia. La comunicazione deve dichiarare che i lavori non interessano parti strutturali dell’edificio e contenere i dati identificativi dell’impresa che effettua gli interventi.
Si potrà usare la CILA per la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa e per tutti gli interventi non ricompresi in quelli che necessitano della Scia e del permesso di costruire.

Interventi con SCIA:

  • la manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici;
  • il restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici;
  • la ristrutturazione edilizia che non comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati.

Interventi con P.C.:

  • gli interventi di nuova costruzione;
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
  • gli interventi effettuati nei centri storici che implicano una modifica della destinazione d’uso;
  • gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.
  • Al posto della SUPER DIA, cioè Dia alternativa al permesso di costruire, debutterà la SCIA alternativa al permesso di costruire che si potrà utilizzare per:
  • interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati;
  • interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
  • interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche

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