Beni culturali: le nuove regole dopo l’entrata in vigore del DM 154/2017
Il DM 154/2017 specifica che le imprese che partecipano ad appalti su beni culturali devono dimostrare il possesso della qualifica specifica (ad esempio la OG2 relativa al restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, la OS25 relativa a scavi archeologici, ecc) e dell’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti. Per i lavori sotto i 40 mila euro il certificato di buon esito dei lavori può essere rilasciato, oltre che dalla soprintendenza, anche dall’amministrazione aggiudicatrice.
Il decreto prevede anche requisiti di idoneità tecnica sui lavori eseguiti; ad esempio per partecipare all’appalto l’impresa deve avere eseguito lavori sui beni culturali per almeno il 70% dell’importo della classifica per cui viene richiesta l’iscrizione. Il nuovo decreto, quindi, fa scendere la soglia prevista al 90% dal precedente DM 294/2000.
Altra novità importante riguarda la facoltà delle stazioni appaltanti di prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati da scuole specialistiche nei settori di valorizzazione del patrimonio culturale.
Il nuovo decreto prevede che l’affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali sia disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo, ma sono specificati anche i casi in cui può bastare il progetto definitivo o i casi in cui sia necessario disporre l’integrazione della progettazione in corso d’opera.
Il DM specifica anche che per i lavori concernenti i beni culturali, nel caso in cui non sia prevista l’iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali.
Per la progettazione, direzione dei lavori e il supporto tecnico alle attività del responsabile unico è necessario avvalersi di restauratore di beni culturali qualificato o, secondo la tipologia dei lavori, di un altro professionista di cui all’articolo 9-bis del Codice dei beni culturali (architetti, archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori di beni culturali ecc) in possesso di un’esperienza almeno quinquennale e di specifiche competenze coerenti con l’intervento.