Codice dei Beni Culturali: art. 31 interventi conservativi volontari

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Codice dei Beni Culturali: art. 31 interventi conservativi volontari

Qualche giorno fa sono stata contattata da una signora proprietaria di un bene culturale la quale mi chiedeva se dovendo mettere in atto attività di conservazione sull’immobile vincolato di sua proprietà doveva richiedere comunque l’autorizzazione alla Soprintendenza oppure no.

Gli interventi conservativi volontari sui beni culturali sono regolamentati dall’art. 31 del Codice dei Beni Culturali, Decreto Legislativo 42/2004 e successive modifiche, che recita:

  1. Il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell’art. 21 del Codice.
  2. In sede di autorizzazione, il Soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 del Codice e certifica eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione di agevolazioni tributarie previste dalla legge.

L’art. 31 ribadisce che, al pari di qualsiasi tipo di intervento, anche quelli afferenti le attività di conservazione posti in essere su diretta iniziativa dell’interessato devono essere sottoposti ad autorizzazione ex art.21 del Codice.

Il secondo comma dell’art.31 specifica che nel provvedimento di autorizzazione il Soprintendente deve pronunciarsi anche in merito all’ammissibilità a contributo dell’intervento, laddove l’interessato ne abbia fatta esplicita richiesta, certificando altresì il carattere necessario dell’intervento ai fini dell’ottenimento di eventuali agevolazioni tributarie.

Si segnala, inoltre, che gli immobili assoggettati a vincolo godono di varie agevolazioni tra cui quelle relative all’imposta municipale unica (IMU).


 

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