Codice dei Beni Culturali: art. 49 manifesti e cartelli pubblicitari

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Codice dei Beni Culturali: art. 49 manifesti e cartelli pubblicitari

Con questo articolo spero di rispondere in maniera esaustiva a tutti coloro che mi chiedono se occorre chiedere l’autorizzazione per porre in opera un cartello pubblicitario su un bene culturale. Il tema specifico è regolamentato dall’art.49 del Codice dei beni culturali.

L’art. 49 del Codice è composto da tre commi che affrontano in maniera esaustiva la questione, andiamo a leggerli:

  1. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come centri culturali. Il collocamento o l’affissione possono essere autorizzati dal Soprintendente qualora non danneggino l’aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L’autorizzazione è trasmessa a cura degli interessati agli altri enti competenti all’eventuale emanazione di ulteriori atti abilitativi.
  2. Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
  3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il Soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico e storico, rilascia o nega il nulla osta o l’assenso per l’utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Il primo comma dell’art.49 chiarisce che l’onere della trasmissione della richiesta di autorizzazione è posta a carico dei soggetti interessati all’acquisizione del provvedimento. La durata del procedimento è di 90 giorni.

Analogo divieto di collocare cartelli o mezzi pubblicitari in assenza di specifica autorizzazione è posto al secondo comma dell’art.49 anche con riguardo alle strade e alle aree limitrofe ai beni sottoposti a tutela. In questo caso la competenza del rilascio del permesso è assegnata agli enti proprietari delle strade sulla base delle vigenti disposizioni in tema di circolazione stradale.

Il terzo comma, infine, prevede il rilascio da parte della Soprintendenza di uno specifico nulla osta anche per l’utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi installati per l’esecuzione di attività conservative e di restauro su beni culturali.

Si tratta di una forma di pubblicità che ultimamente ha preso piede spesso anche per cofinanziare i restauri in corso. Questo strumento pubblicitario, qualora autorizzato, potrà essere esposto per il periodo di durata dei lavori e non oltre e proprio per questa ragione è obbligatorio produrre copia del contratto di appalto dei lavori dal quale si evince la durata degli stessi.


 

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