Come chiedere i contributi statali per il restauro dei beni culturali

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Come chiedere i contributi statali per il restauro dei beni culturali

Il nostro blog ha già dedicato diversi articoli al tema dei contributi per gli interventi di restauro a favore di possessori o detentori di beni culturali.

Dal 2019 i contributi a favore degli interventi di restauro e conservazione sono lentamente ripartiti con nuove regole circa le modalità di richiesta dalla fase preventiva a quella consuntiva.

Per esperienza diretta mi preme sottolineare che non c’è mai la certezza di ottenere questi contributi (concorrono infatti molti fattori non ultima la data di presentazione dell’istanza) e quindi è importante attivarsi in parallelo alla ricerca di altre soluzioni di finanziamento come fondi europei, regionali, fondazioni bancarie, campagne crowdfunding oltre naturalmente a fondi propri.

Anche perché non dobbiamo dimenticare che il proprietario, possessore o semplice detentore di un bene culturale è obbligato per legge a garantire la conservazione del bene attraverso interventi per la corretta ed adeguata conservazione.


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Quale è l’iter procedurale?

Con riferimento agli articoli artt. 31-35-36-37-38 della Parte II del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. il proprietario, possessore o detentore del bene culturale può richiedere contributi statali in conto capitale e/o in conto interessi per interventi di restauro o di conservazione come la prevenzione e la manutenzione di cui all’art. 29 del medesimo decreto.

I contributi statali possono essere erogati esclusivamente per lavori conservativi preventivamente autorizzati su beni tutelati ai sensi della Parte II del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. con provvedimento espresso o comunque con il procedimento di verifica dell’interesse culturale concluso positivamente.

L’istanza a contributo può essere inoltrata contestualmente alla richiesta di autorizzazione ai lavori di cui all’art. 21 del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. oppure successivamente ma comunque prima dell’inizio dei lavori autorizzati.

La procedura in conto capitale si articola in due fasi: una a preventivo e una a consuntivo.

Fase preventiva

Il richiedente/beneficiario trasmette alla Soprintendenza istanza di ammissibilità ai contributi statali in conto capitale ai sensi degli articoli 31-35-36 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. nell’arco temporale dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno, contestuale alla richiesta di autorizzazione oppure successivamente ma comunque prima dell’inizio dei lavori autorizzati.

L’istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:

  • cronoprogramma dei lavori con indicazione chiara “anno per anno” dell’importo dei lavori da realizzare
  • computo metrico estimativo a preventivo redatto sulla base del prezzario regionale ed eventuale analisi dei prezzi
  • autocertificazione del tecnico incaricato con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità
  • copia dell’autorizzazione (se già ottenuta)

la Soprintendenza esamina l’istanza verificandone la completezza e comunica al richiedente/beneficiario l’eventuale ammissibilità a contributo, l’importo ammesso e la percentuale relativa oppure richiede integrazioni.

Fase consuntiva

Una volta accertata l’assegnazione del contributo il tecnico incaricato dal richiedente/beneficiario deve trasmettere alla Soprintendenza la comunicazione degli interventi realizzati a fronte del cronoprogramma inviato compilando la relativa tabella necessaria per consentire alla Soprintendenza stessa di trasmettere al Segretariato Regionale competente la documentazione aggiornata.

Al termine dei lavori occorrerà trasmettere alla Soprintendenza il consuntivo di spesa che sarà esaminato dal funzionario competente per accertare la rispondenza ai  lavori realizzati autorizzati e seguirà sopralluogo con il tecnico incaricato al fine di accertarne l’esecuzione a regola d’arte dei lavori ai soli fini dell’erogazione del contributo statale.

Successivamente il richiedente/beneficiario dovrà stipulare una convenzione con il Segretariato Regionale ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. per rendere accessibile al pubblico il bene oggetto del contributo statale. Nella convenzione sono indicati gli spazi e i limiti temporali di apertura al pubblico e le modalità di visita.


 

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