Entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti: in primis qualità nella progettazione

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È finalmente entrato in vigore il nuovo Codice Appalti.
Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016. Subito operativo il criterio di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa, il divieto di appalto integrato, il limite del 30% al subappalto e la cancellazione dell’incentivo 2% ai progettisti interni alla Pubblica Amministrazione.

Rispetto alla versione iniziale è stato inserito, ad esempio, il tetto del 30% al subappalto, ma non è stato previsto il riferimento obbligatorio al DM Parametri né sono state abbassate le soglie per il massimo ribasso e la procedura negoziata, che sono rimaste ferme a un milione di euro.

Alla base della riforma c’è la qualità della progettazione delle opere pubbliche. Col nuovo Codice, infatti, ad andare in gara sarà il progetto esecutivo. In questo modo si dovrebbero evitare imprevisti, ritardi e aumenti nei costi di realizzazione.

In caso di interventi complessi o di particolare rilievo dal punto di vista architettonico o paesaggistico si dovrà sempre bandire un concorso di progettazione. Dopo la prima fase di presentazione delle proposte, saranno scelti al massimo dieci soggetti, progettisti singoli o a gruppi, che parteciperanno alla seconda fase in cui sarà redatto il progetto definitivo. Almeno tre dei progettisti scelti dovranno essere iscritti agli Albi professionali da meno di cinque anni. A loro verrà corrisposto un rimborso spese pari al 50% degli importi previsti per le spese tecniche. Per gli altri professionisti il rimborso spese sarà pari al 25%.

I servizi di ingegneria e architettura di importo compreso tra 40 mila e 100 mila euro potranno essere affidati con procedura negoziata, invitando almeno cinque operatori. Sopra i 100 mila euro si dovrà ricorrere alla procedura aperta o ristretta. Sarà quindi abbassato da 209mila euro a 100mila euro il tetto che fa scattare l’obbligo di bandire una gara ad evidenza pubblica. Per completare il quadro della riforma, il Parlamento aveva chiesto che fosse introdotto nel Codice l’obbligo di far riferimento al DM Parametri per determinare i compensi dei progettisti a base di gara negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Il Governo ha però confermato la versione iniziale, in base alla quale il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve approvare le tabelle dei corrispettivi, da utilizzare a discrezione delle stazioni appaltanti. Le Amministrazioni pubbliche destineranno il 2% degli importi a base di gara alle attività di programmazione delle spese, controllo delle procedure di gara, direzione dei lavori e collaudi svolti dai dipendenti pubblici.
Una delle svolte del nuovo Codice Appalti sta nel cambiamento dei criteri di aggiudicazione delle gare d’appalto. Il massimo ribasso si potrà usare solo per le gare di lavori di importo fino a un milione di euro.
L'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà essere utilizzata obbligatoriamente nell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, dei servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40 mila euro.
Tra le altre novità il subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori. Il vincitore di una gara potrà ricorrere al subappalto solo se la Stazione Appaltante avrà previsto questa chance a monte, cioè nel bando.


A questo punto non resta che leggere attentamente il nuovo testo e prepararci alle nuove procedure di gara!
[Estratto da http://www.edilportale.com]

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