Beni culturali: l’attestazione di vincolo è motivo di esclusione dall’attivo ereditario

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BENI CULTURALI…l'attestazione di vincolo è motivo di esclusione dall’attivo ereditario.

Un bene sottoposto a vincolo archeologico diretto (ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 1089/1939) o a Dichiarazione di interesse culturale (ai sensi degli artt. 10 comma 3 lettera a) e 13 del D.Leg.vo 42/2004 e ss.mm.ii.), non è soggetto all’imposta di successione. Per poter escludere il bene dall’attivo ereditario è necessario che l’erede, o il notaio, producano l’attestazione della Soprintendenza competente in ordine all’esistenza del vincolo nonché all’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. Il Decreto Legislativo di riferimento è il TUS (Testo Unico Successioni) n. 346 del 1990.

L'iter prevede la trasmissione di un'istanza indirizzata alla Soprintendenza competente con indicazione del foglio catastale e delle particelle interessate. A corredo dell'istanza deve essere prodotto un estratto di mappa e il certificato catastale (attuale e storico). L'istanza deve indicare con chiarezza la natura della finalità della richiesta ossia "Attestazione esistenza vincolo ai fini dell'esclusione dall'attivo ereditario".

Entro 120 giorni dalla richiesta (completa della documentazione richiesta) il Soprintendente esamina la documentazione e rilascia l'attestazione in ordine all'esistenza del vincolo e all'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione allegando, come parte integrante dell'atto, copia del D.M. di vincolo.

I riferimenti di legge sono: D. Leg.vo 346/1990 art. 12, comma 1, lettera g) e art. 13

I richiedenti possono essere: il privato (direttamente interessato) e/o per esso il Notaio.

 

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