Antenne, ripetitori e telecamere: le indicazioni della CEI su edifici religiosi

Antenne, ripetitori e telecamere: le indicazioni della CEI su edifici religiosi

Sul tema dell‘installazione delle antenne della telefonia mobile sugli edifici di culto vengono utili le indicazioni rese dalla Segreteria Generale della CEI con nota 4 dicembre 2000 n. 1447/00, che aveva recepito il parere espresso dal Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici.

L’orientamento assunto dalla Segreteria Generale è stato di particolare rigore per due ordini di ragioni:

  • il possibile pregiudizio alla salute derivante dalle nuove tecnologie (5G);
  • e con riguardo ai vincoli sui campanili come beni culturali religiosi è ritenuto legittimo il diniego di installazione di un’antenna telefonica su un campanile se ritenuta incompatibile sia con il vincolo monumentale sia con quello paesaggistico e se tale installazione pregiudica l’integrità del bene protetto, in ragione della sua visibilità e dell’impatto dell’impianto sulla fruizione del monumento (così, Cons. Stato, sez. III, 01/04/2016, n.l315).

Sul tema si ritiene invalida la dichiarazione di assenso del parroco a che sia installata una antenna per stazione di telefonia radio mobile sul campanile di una chiesa in quanto proveniente da soggetto non abilitato a disporre del bene interessato dall’intervento, giacché gli “altri usi” del luogo sacro devono essere consentiti dall’ordinario diocesano (così TAR. Lecce, (Puglia) sez. I, 27/09/2001, n.199).

Con riferimento ai ripetitori Wi-Fi installati sui campanili si ritiene che deve essere salvaguardata la destinazione d’uso del campanile, qualificato dalla dottrina come pertinenza dell’edificio di culto in senso stretto. Ciò non esclude che il campanile possa rispondere, in maniera subordinata e accessoria, anche ad altre finalità di utilità sociale: ciò è avvenuto e avviene tuttora nel caso in cui esso supporta un orologio (talora di proprietà comunale).

Con riferimento alla installazione di telecamere per video sorveglianza da parte dell’ente religioso, deve essere valutata con la massima attenzione la opportunità di installare telecamere che riprendono i fedeli nel loro aggregarsi negli spazi parrocchiali e, a maggiore motivo, all’interno dei luoghi di culto e nei relativi accessi.

L’esigenza di sicurezza deve essere bilanciata con l’esigenza di non interferire nella vita privata e pubblica degli individui, anche nella dimensione della loro riservatezza e identità personale e religiosa.

Il bilanciamento tra l’esigenza di sicurezza e quella di tutela della riservatezza delle persone non è sempre agevole, anche se, in linea di principio, l’utilizzazione di un sistema di controllo così invasivo potrebbe ritenersi giustificato solo in presenza di rischi specifici all’incolumità delle persone e delle cose.

Infine, con riguardo all’apposizione su edifici di culto, ivi compresi i campanili, di sistemi di video sorveglia gestiti dalla autorità di pubblica sicurezza, si osserva che valgono le indicazioni già espresse in merito alla condizione giuridica dell’edificio sacro, ai vincoli derivanti dalla qualificazione dell’edificio come bene culturale religioso.

In questo quadro, qualora le autorità competenti rappresentassero oggettive esigenze di ordine pubblico e non vi sia una adeguata alternativa alla installazione delle telecamere sull’edificio sacro, si potrà valutare caso per caso la richiesta, sempre in una linea prudenziale e con l’autorizzazione del vescovo diocesano.


 

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