Le agevolazioni fiscali a favore dei proprietari di “beni culturali”

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Le agevolazioni fiscali a favore dei proprietari di "beni culturali"

I proprietari di beni culturali se da un lato hanno il dovere della manutenzione e della conservazione del bene dall'altro beneficiano di importanti agevolazioni fiscali.

In materia di imposte sui redditi, il legislatore riconosce benefici fiscali a favore dei proprietari sia in sede di determinazione del reddito di fabbricati da indicare nella dichiarazione annuale dei redditi sia in occasione di interventi finalizzati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali immobili. Poiché in materia di agevolazioni fiscali la normativa di riferimento è soggetta a frequenti variazioni, si invita a voler sempre verificare con il proprio commercialista eventuali modifiche sopraggiunte.

La normativa vigente prevede una generale deducibilità dal reddito delle spese di manutenzione, conservazione e restauro di beni storico artistici, etnoantropologici e architettonici, pertanto i soggetti proprietari o che comunque possiedono o detengono beni mobili o immobili vincolati, di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi, i quali sostengono spese di manutenzione, protezione o restauro dei beni stessi, possono usufruire della detrazione fiscale per oneri, di cui all'art. 15, c. 1, lett. g), del TUIR, per un importo, attualmente, pari al 19% delle spese sostenute, nella misura effettivamente rimasta a loro carico. Le spese ammesse possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi. 

Fatte salve le opportune verifiche presso i competenti uffici, la disciplina IMU e TASI prevede una agevolazione per i fabbricati ai quali è stato riconosciuto un particolare pregio storico, artistico o architettonico: la riduzione al 50% della rendita catastale al fine del calcolo della base imponibile. Si tratta comunque di una agevolazione da computare con le dovute accortezze, visto che il presupposto è tutt'altro che semplice da realizzare. La riduzione IMU: Alla lettera a) dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 è prevista la riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e smi e pertanto solo con decreto formalizzato di vincolo diretto.

Ai fini TASI, nel provvedimento istitutivo di cui alla Legge n. 147/2013, mancava una specifica norma, ingenerando qualche dubbio circa l'effettiva possibilità di applicare il beneficio anche a tale tributo. Sul punto è intervenuto il Ministero con le risposte FAQ del 04.06.2014 (ad oggi non ancora formalizzate in un documento ufficiale) che hanno confermato come detta riduzione debba applicarsi anche alla TASI.

Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

Poichè si tratta di aspetti complicati e in continua evoluzione si suggerisce di essere affiancati da professionisti esperti in materia di tutela dei beni culturali al fine di procedere con le dovute attenzioni e nel rispetto delle prescrizioni previste ed imposte dalla legge.

6 pensieri riguardo “Le agevolazioni fiscali a favore dei proprietari di “beni culturali”

  • 29 Marzo 2021 in 8:31 PM
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    buonasera , sono attualmente proprietaria di un torre colombaia risalente a svariati secoli fa. Vorrei ricevere informazioni inerenti alla procedura da avviare e all’ente da contattare al fine del riconoscimento dell’immobile come bene culturale.
    Grazie mille
    SC

    Rispondi
    • 30 Marzo 2021 in 7:29 AM
      Permalink

      Buongiorno Sara,
      sul sito della competente Soprintendenza troverà la procedura e i documenti necessari a richiedere la verifica dell’interesse culturale sul bene.
      Per esperienza le suggerisco di farsi seguire fin da subito da un tecnico architetto per evitare di trasmettere documentazione incompleta.

      Cari saluti
      Antonella CALDINI

      Rispondi
  • 6 Giugno 2019 in 10:56 AM
    Permalink

    Avrei bisogno di sapere chi mi può rilasciare un "certificato" del Vincolo a cui è sottoposto l'appartamento in cui risiedo a Ferrara . Ho infatti di recente concluso la ristrutturazione edilizia  e per tutti i lavori ho sempre richiesto l'autorizzazione alla Sopraintendenza di Ferrara / Ravenna , ma nel rogito di acquisto dell'immobile non compare il tipo di vincolo e ne avrei bisogno per valutare la richiesta di agevolazione fiscale sui lavori eseguiti .

    grazie 

    Rispondi
    • 6 Giugno 2019 in 11:52 AM
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      Buongiorno Silvia,
      molti vincoli sono in rete, provi a verificare su questo link: http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/listabeni
      Altrimenti si deve rivolgere all’Ufficio vincoli della competente Soprintendenza.
      Anche se nell’oggetto dei nulla osta che ha ricevuto dovrebbe esserci la dicitura “immobile vincolato ex…” oppure se nulla osta recente è chiaramente indicato “Ambito-settore: Tutela architettonica/Tutela artistica” e quindi in questo caso è sottoposto a tutela sia il manufatto architettonico (bene immobile) che i relativi apparati decorativi (affreschi, stucchi, manufatti lapidei…).

      Rispondi
  • 9 Maggio 2019 in 3:50 PM
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    Buonasera,

    Ho un dubbio in merito a questa parte del'articolo:

    "La riduzione IMU: Alla lettera a) dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 è prevista la riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e smi e pertanto solo con decreto formalizzato di vincolodiretto."

    in effetti, l'articolo 10 non specifica da nessuna parte che ci deve essere una formalizzazione tramite decreto del "vincolo". 

    Art. 10. Beni culturali

    1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

    In effetti le categorie di cui al comma 1 sono soggette a tutela (e quindi "vincolate" anche senza decreto formalizzato. 

     

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    • 9 Maggio 2019 in 5:02 PM
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      Concordo con lei sulla definizione di “bene culturale”.
      Dal punto di vista operativo però, allorquando si ha a che fare con un immobile vincolato, occorre verificare con cura la tipologia di vincolo che sia effettivamente stato apposta (tramite una ricerca alla conservatoria dei registri immobiliari o nell’eventuale atto di acquisto), onde evitare di applicare indebitamente l’agevolazione ad immobili che non ne hanno diritto. Si sottolinea che gli immobili che solitamente si ritengono vincolati, in realtà, frequentemente, sono soggetti al solo vincolo indiretto, che quindi non conferisce alcuna agevolazione al loro possessore.

      Rispondi

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