Nuovo Codice Contratti: gli immobili pubblici sono “vincolati” solo se hanno più di 70 anni?

Print Friendly, PDF & Email

L’articolo 4 comma 6 del Decreto Legge 70/2011 (cosiddetto “decreto sviluppo”) prevedeva una serie di modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) tra i quali il cambiamento dei presupposti per ritenere vincolato un bene immobile in assenza di un puntuale decreto di vincolo. Prima di questo Decreto la normativa prevedeva che i beni di proprietà pubblica (oppure di soggetti privati senza scopo di lucro) avevano un vincolo culturale per il solo fatto di avere più di 50 anni ed essere opera di autore non più vivente. Il Decreto Sviluppo innalza tale limite stabilendo che gli immobili pubblici devono considerarsi vincolati solo se ultrasettantenni. La recente entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti D. Lgs.50/2016 (articolo 27, comma 1, lettera v) abroga l’articolo 4 del Decreto Sviluppo che aveva innalzato a 70 anni la soglia per la presunzione di culturalità. Di fatto, quindi, cosa succede bisogna considerare i 50 o i 70 anni? Con parere dell'agosto 2016 l'Ufficio legislativo del MiBACT ha fatto sapere che non ritiene che il nuovo codice abbia alcun effetto abrogativo sulle indicazioni del decreto sviluppo e pertanto la presunzione di culturalità vale solo per gli edifici pubblici con più di 70 anni. E' chiaro che una diversa interpretazione (rispetto quello rilasciata dall’ufficio legislativo del MiBACT) potrebbe avere effetti devastanti: a titolo di esempio in caso di compravendita, si potrebbere incorrere nella nullità dell’atto. Parimenti, lavori eseguiti su beni “presunti culturali” in assenza di autorizzazione potrebbe comportare sanzioni anche penali richiedendo, anzitutto, al trasgressore il ripristino dello status quo e, qualora non fosse possibile, il risarcimento del valore della “cosa perduta”. Sul piano penale è previsto l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e un’ammenda da Euro 775,00 fino a Euro 38.734,50 (questa è la pena per chi senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura o esegue opere di ogni genere su un bene culturale). Resta, pertanto, unanime la richiesta al legislatore di chiarire gli effetti delle abrogazioni introdotte dal Nuovo Codice dei Contratti, effetti che potrebbero comportare rilevanti complicanze soprattutto in ambito pratico.

Per approfondimenti: http://www.larchitetto.it/magazine/ottobre-2016

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *