Ecco i criteri di perimetrazione per la ricostruzione dei centri storici colpiti dall’ultimo terremoto

Ecco i criteri di perimetrazione per la ricostruzione dei centri storici colpiti dall'ultimo terremoto.

Il 23 maggio 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto alla pubblicazione dell'Ordinanza n.25/2017 con la quale definisce i criteri in base ai quali le Regioni dovranno procedere alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dal terremoto dello scorso 24 agosto 2016 e nei quali gli interventi di ricostruzione, riparazione con miglioramento sismico e riparazione con rafforzamento locale devono essere attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi.

I criteri-guida per la definizione delle perimetrazioni sono stati definiti da un Comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016 e contenuti nell’Allegato 1 alla presente ordinanza. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione, avranno trenta giorni di tempo (dalla entrata in vigore della presente ordinanza) per provvedere all'individuazione della perimetrazione. I margini del perimetro devono in ogni caso ricadere in strade o altri spazi pubblici e possono includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico.

Entro 150 giorni dalla approvazione dell’atto di perimetrazione di cui all’articolo 4 i Comuni, previo ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, predispongono i piani attuativi all’interno delle aree perimetrate a norma dell’articolo 11 del decreto legge n. 189 del 2016.

Ecco i criteri di perimetrazione di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza: 

1) presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico;
2) essere “i centri e i nuclei o parti di essi” “maggiormente colpiti”;
3) essere soggetti a condizioni di pericolosità anche di natura non sismica.

Si considerano "beni di interesse e di pregio":

1a) centri, nuclei o parti di essi rappresentati in una pianta urbana o mappa catastale di inizi Novecento, ove disponibili, o di fine Ottocento, in quanto tessuti edificati che hanno un valore quale testimonianza storica di una cultura e di una civiltà ormai lontane dalla nostra;
1b) beni di interesse culturale individuati ai sensi degli artt. 10, 12 e 128 D. Lgs. 42/2004 s.m.i., o comunque compresi nel Sistema informativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT);
1c) beni paesaggistici, individuati ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 42/2004 s.m.i., per legge, decreto, dal Piano Paesaggistico Regionale o dai Piani Territoriali Regionali con valenza paesaggistica;

1d) beni naturali e aree protette, individuate ai sensi della Legge n. 394/1991 e delle leggi regionali istitutive, per decreto, attraverso il Piano per il Parco; Siti di Interesse Comunitario (SIC) e di Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive Habitat, anche attraverso i piani di gestione;
1e) impianti urbani definiti rilevanti dal Piano Paesaggistico Regionale, dai Piani Territoriali Regionali con valenza paesaggistica, dallo strumento urbanistico comunale o da studi di settore;
1f) edifici e complessi urbani di pregio o testimonianza delle caratteristiche tipologiche o costruttive della tradizione locale, individuati in strumenti urbanistici comunali o in studi di settore.

E' possibile scaricare l'Ordinanza sul sito dei Lavori Pubblici, al seguente link: http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpb2/opcm-23.05.2017-25.pdf

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