Procedura autorizzativa per insegne e cartelli su immobili vincolati

Procedura autorizzativa per insegne e cartelli su immobili vincolati

Proprio oggi si è verificato il crollo dell’insegna Generali sulla Torre Hadid di Milano, una struttura di 44 piani e alta 192 metri. Immediatamente sono state adottate azioni di presidio, con la messa in sicurezza di City Life, la chiusura della fermata della metropolitana M5 di piazza Tre Torri e la temporanea chiusura del centro commerciale City Life Shopping District.

Il tema delle scritte e delle insegne pubblicitarie sugli immobili è sempre di grande attualità e richiede particolare attenzione. Ma cosa succede nel caso in cui l’immobile su cui si intende installare un’insegna pubblicitaria sia un bene sottoposto a tutela?


L’articolo 49 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto Legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, disciplina il tema dei “manifesti e cartelli pubblicitari” in relazione agli immobili tutelati.

In particolare, il comma 1 stabilisce che è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali. Tuttavia, tali operazioni possono essere autorizzate dal soprintendente, a condizione che non compromettano l’aspetto, il decoro o la fruibilità pubblica di questi immobili. L’autorizzazione, una volta rilasciata, deve essere trasmessa dagli interessati agli altri enti competenti per eventuali ulteriori atti abilitativi.

Il comma 2 estende il divieto alle aree stradali situate nell’ambito o in prossimità dei beni tutelati, vietando il collocamento di cartelli o mezzi pubblicitari senza previa autorizzazione, rilasciata secondo la normativa sulla circolazione stradale e sulla pubblicità su strade e veicoli. In questo caso, è necessario un parere favorevole della soprintendenza, che valuti la compatibilità della pubblicità con l’aspetto e il decoro dei beni tutelati.

Infine, il comma 3 prevede che, per i beni tutelati, il soprintendente può rilasciare o negare il nulla osta o l’assenso all’utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi durante i lavori di conservazione, valutando la compatibilità con il valore artistico o storico del bene. Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo non superiore alla durata dei lavori, previa allegazione del contratto di appalto.


Solitamente all’istanza di autorizzazione ex art.49 devono essere allegati:

  • il documento di identità del richiedente
  • una relazione fotografica dettagliata dello stato dei luoghi
  • 3 copie di Tavola/e grafica/che con indicazione della ubicazione, dello stato di fatto e di progetto riportato in planimetria ed in prospetto
  • eventuali tavole di dettaglio con particolari
  • autorizzazione della Soprintendenza al montaggio dei ponteggi
  • relazione tecnica

I tempi di risposta sono pari a 90 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di documentazione insufficiente l’Amministrazione sospende/interrompe i termini del procedimento e richiede chiarimenti o documentazione integrativa. L’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza viene trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti deputati all’eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.


 

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