Direttore Tecnico imprese OG2: obbligatorio l’architetto anche per lavori sottosoglia
Direttore Tecnico imprese OG2: obbligatorio l’architetto anche per lavori sottosoglia
Il Decreto del Ministero della Cultura che ha regolato i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici per i lavori sui beni culturali tutelati è il Decreto del 22 agosto 2017, n. 154. Questo decreto ha stabilito chi può assumere l’incarico di direttore tecnico, quali requisiti professionali deve possedere e come vengono valutati i titoli.
I punti chiave del Decreto sono i seguenti:
- Obbligatorietà del titolo di studio specifico: il decreto ha chiarito che, per la categoria OG2, il direttore tecnico deve possedere specifici titoli di studio nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali. Tra questi rientrano, in primo piano, la laurea in Architettura (vecchio e nuovo ordinamento) e altre lauree equipollenti o specialistiche in conservazione e restauro del patrimonio culturale.
- Esperienza professionale qualificata: oltre al titolo di studio, è richiesta un’esperienza professionale specifica e qualificata maturata in lavori di restauro di beni culturali tutelati. Le modalità di comprova di questa esperienza sono dettagliate nel decreto.
- Unicità dell’incarico.
- Specifico rapporto con l’impresa.
- Superamento del “sotto soglia”: il decreto non prevede più alcuna distinzione basata sull’importo dei lavori. Anche per interventi di restauro di importo inferiore a 150.000 euro, è necessario che il direttore tecnico possieda i requisiti di titolo di studio ed esperienza previsti dal decreto stesso.
Quali sono dunque le implicazioni per le imprese OG2?
- Adeguamento dei profili professionali: le imprese che intendono operare nella categoria OG2 devono necessariamente avvalersi di direttori tecnici in possesso dei requisiti specificati dal Decreto n. 154/2017 anche per i lavori di importo minore.
- Verifica dei requisiti: le stazioni appaltanti sono tenute a verificare rigorosamente il possesso di tali requisiti in fase di qualificazione e di esecuzione dei lavori.
Questo decreto ha rappresentato un importante aggiornamento, rendendo obbligatorio il possesso di specifici titoli di studio (tra cui la laurea in Architettura) ed esperienza nel restauro di beni culturali per il direttore tecnico di imprese OG2, a prescindere dall’importo dei lavori.
È fondamentale che le imprese e i professionisti del settore siano aggiornati su questa normativa per evitare problematiche in fase di qualificazione e di esecuzione dei contratti pubblici.
Quale dovrebbe essere, pertanto, il compenso professionale per un architetto DT di impresa OG2?
L’aggiornamento normativo che rende obbligatorio l’architetto (o figura equipollente) come direttore tecnico per le imprese OG2 anche per importi inferiori a 150.000 euro ha sicuramente un impatto sulla valutazione del compenso per questa figura professionale.
Purtroppo la norma non ha definito un tariffario unico e vincolante per le prestazioni del direttore tecnico di un’impresa OG2.
Tuttavia, si possono fare alcune considerazioni:
- la prima riguarda l’esperienza e la qualifica dell’architetto in quanto un professionista con maggiore esperienza nel restauro di beni culturali tutelati e con qualifiche specifiche (es. master, corsi di specializzazione) potrà richiedere un compenso più elevato.
- la seconda riguarda la durata dell’incarico: solitamente la durata dell’incarico si estende sui 5 anni che corrispondono alla durata dell’attestato SOA un vincolo così lungo comporta il fatto che l’architetto debba avere delle garanzie aggiuntive a sua completa tutela vista oltretutto l’unicità dell’incarico assunto.
- la terza riguarda la cosiddetta responsabilità aggiuntiva: il ruolo di DT per una categoria delicata come la OG2, che implica interventi su beni culturali tutelati, comporta una responsabilità significativa nei confronti della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle normative e delle indicazioni degli enti di tutela. Questo dovrebbe riflettersi sul compenso.
Pertanto in linea generale, un architetto che assume il ruolo di direttore tecnico per un’impresa OG2, anche per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, dovrebbe percepire un compenso che tenga conto della sua qualificazione specifica, della responsabilità del ruolo in un settore delicato come il restauro e dell’impegno richiesto.
Se il professionista è interno all’impresa (ad esempio assunto con contratto a tempo indeterminato) avrà un compenso rapportato alla tipologia del contratto in essere ma se il tecnico è un libero professionista con partiva iva e si propone come collaboratore esterno è possibile pensare di suddividere il compenso della sua prestazione nel seguente modo:
- un compenso fisso annuale più che dignitoso e rapportato al ruolo complesso da svolgere (diffidate da chi vi propone qualche migliaio di euro annui dicendo che si tratta di una prassi consolidata, con ogni probabilità costoro non stanno cercando un vero DT ma solo un nome da apporre su un foglio per poter smarcare una casella);
- un compenso a percentuale stimato sulla base delle commesse aggiudicate;
- un fondo spesa sulle singole gare di appalto cui si è partecipato ma che non sono state aggiudicate;
- un compenso a parte nel caso in cui si effettui anche attività di progettazione e direzione dei lavori (i cui corrispettivi sono facilmente deducibili dai servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023).
Il mio consiglio
Non accettate compensi inferiori al ruolo da svolgere, diffidate di chi vi dice che la vostra presenza in cantiere non è necessaria e non deve essere costante.
Se la norma ha imposto la figura dell’architetto anche per lavori sottosoglia significa che l’esperienza e la qualifica per interventi sui beni culturali è determinante e non può essere sminuita né banalizzata!
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