Equo compenso per tutti i professionisti: approvata la modifica

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Equo compenso per tutti i professionisti: approvata la modifica.

E' di ieri la notizia, a mio avviso positiva, che la Commissione Bilancio del Senato ha approvato le richieste di modifica all’emendamento del DL fiscale 148/2017 rivolto inizialmente soltanto agli avvocati che stabilisce l'obbligatorietà dell'equo compenso per tutti i professionisti. 

Le novità si applicheranno non soltanto nei confronti dei committenti privati ma anche per la Pubblica Amministrazione.

In questi anni lo svolgimento della nostra professione ha visto l'applicazione di prezzi eccessivamente concorrenziali e spesso inadeguati che venivano concordati con privati al massimo ribasso e, cosa ancora più grave, che vedevano spesso proprio le pubbliche amministrazioni chiedere "sconti" all'osso motivati dall'opportunità di "farci lavorare". Il nuovo testo dell’emendamento estende l’ambito soggettivo di applicazione della norma alle professioni ordinistiche e non, estendendo l’equo compenso a tutte le prestazioni di opera intellettuale effettuate nell’ambito delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale regolate dall’art. 2222 del Codice Civile e seguenti. 

Per intenderci non ci saranno più casi di professionisti che lavorano gratis per lo Stato: a stabilire il tetto minimo che soggetti privati e pubblici dovranno corrispondere sarà un decreto ministeriale.

Il compenso per la collaborazione del professionista dovrà essere stabilito in base alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, all’esperienza richiesta e ai costi di produzione necessari per svolgerla. 

Sono, inoltre, vietate le clausole vessatorie contenute nei contratti con committenti pubblici e privati che prevedono la non equità del compenso e uno squilibrio contrattuale, come la facoltà del committente di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o prevedere tempi di pagamento superiori a 60 giorni. Le prestazioni professionali alle quali la legge si riferisce sono:

prestazioni di opera intellettuale regolate dagli articoli 2222 e ss. del codice civile erogate da liberi professionisti e lavoratori autonomi, incluse le forniture continuative di servizi e la partecipazione a collegi di revisione e organi di controllo, anche previsti dalle leggi, salvo ove il compenso non sia già determinato con apposita legge dello Stato; sono altresì incluse le prestazioni di servizi professionali svolti nell’ambito di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'auspicio è il ritorno a lavori di alta qualità realizzati da professionisti pagati in maniera congrua con messa al bando di chi si offre "al massimo ribasso" operando in maniera assolutamente sleale.

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