Recupero post-sisma dei beni culturali: la competenza esclusiva resta degli architetti?

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E dopo le ultime scosse di terremoto si comprende che il nostro Paese è fragile e che la terra continua a tremare.
E non è ancora stata avviata appieno la macchina della ricostruzione che ancora una volta si torna a parlare di competenze e ruoli sui beni culturali. Annullare la nomina di un ingegnere come Sovrintendente Speciale per le aree del Sisma Centro Italia, assegnando l’incarico ad un architetto che possiede la competenza esclusiva per gli immobili vincolati questo pare essere il tema sul quale si sta ultimamente disquisendo…perchè?

A chiedere l'annullamento di questa nomina è il nostro Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC) Giuseppe Cappochin, in una lettera inviata al Ministro dei Beni e delle Attività culturali, Dario Franceschini, dopo aver effettuato un accesso agli atti che ha dimostrato la nomina dell’ingegner Paolo Iannelli come Soprintendente speciale. La nomina è finalizzata a coordinare tutti gli interventi di consolidamento e restauro dei beni culturali, nonché la conservazione dell’integrità storico ed artistica degli edifici tutelati; di conseguenza per il Presidente degli architetti “appare inconcepibile che un Ministero, che dovrebbe tutelare e garantire messa in sicurezza, consolidamento e restauro di beni culturali affidi tali attività a ingegneri che non posseggono le adeguate competenze professionali che sono, invece, proprie della figura di architetto”.

Da architetto, specialista in restauro dei monumenti concordo in pieno con il nostro Presidente, Cappochin, in quanto l'argomento è stato affrontato già più e più volte con numerose sentenze e pare assurdo che si torni sull'argomento proprio adesso che siamo in una situazione di emergenza. Cappochin ha ribadito che, relativamente agli immobili vincolati, sussiste la competenza esclusiva per gli architetti in base all’art. 52 del Regio decreto 2537/1925, che prescrive: “le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’Architetto quanto dall’Ingegnere”. Inoltre il Presidente CNAPPC ha rilevato che la parte tecnica risulta del tutto residuale poiché le ulteriori lavorazioni strutturali ed impiantistiche rientranti nell’edilizia civile propriamente intesa necessitano sempre e comunque della verifica professionale dell’architetto.

La cosa triste di questa questione è che se ne stia parlando in un momento infelice per il nostro Paese, in un momento in cui le popolazioni colpite certo non hanno voglia di disquisire su chi e come debbano intervenire, PURCHE' INTERVENGANO, ciò nonostante da professionista esperto in tema di recupero e restauro di immobili vincolati mi unisco alla richiesta di annullamento della nomina richiesta dal nostro Presidente e chiedo A GRAN VOCE al Ministro Franceschini di ritornare sui suoi passi...

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