Bonus facciate: novità ed aggiornamenti per poterne beneficiare

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Bonus facciate: quali i requisiti per poterne beneficiare?

Il cosiddetto “bonus facciate” di cui all’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), come modificato dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici.

In particolare, la detrazione spetta a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. A tale fine, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto di intervento siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate zone territoriali omogenee:

a) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

b) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli  edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2».

Ai fini del riconoscimento del “bonus facciate”, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».

L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Pare davvero interessante fare notare che per la detrazione in esame, non è stabilito né un limite massimo di detrazione né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90 per cento calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.

Bonus facciate: cosa fare se l’immobile non si trova in zona A o B?

Abbiamo già illustrato i criteri stabiliti dal DM 1444/1968 che identificano le zone omogenee, i Comuni non sono però obbligati a suddividere il territorio in base a tali classificazioni e relative denominazioni.

Considerato ciò, il beneficio può essere applicato a prescindere dal nome della zona in cui si trova l’immobile, purché questa sia riconducibile o similare a una di quelle individuate dalla disposizione e l’equipollenza sia attestata da una certificazione dell’ente territoriale competente.

Quindi per poter beneficiare del bonus facciate, occorrerà munirsi di una certificazione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza in questione.

Bonus facciate: le novità della Circolare n.2/E del 14/02/2020

Importanti novità sono derivate dalla circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 che ha fornito i primi chiarimenti in relazione alla disciplina.

In particolare è stato chiarito che «devono, invece, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli».


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