Il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, D. Lgs. 42/2004: l’articolo 2

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Il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, D. Lgs. 42/2004: l’articolo 2

Le disposizioni legislative che regolamentano il nostro patrimonio culturale sono contenute nel Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, D. Lgs. nr.42/2004 che ha subito negli anni numerose modifiche.

Prima del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici una quantità infinita di leggi e disposizioni che sono state rielaborate in un testo unico di grande importanza per tutti coloro che a vario titolo operano nel settore dei beni culturali.

L’articolo 2 del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici è composto da 4 commi che spiegano il concetto di beni culturali e paesaggistici, riportiamo integralmente il testo del decreto legislativo:

“1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”. 

“2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.

“3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge”.

“4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela“.

Emerge, pertanto, che il patrimonio culturale è costituito da beni culturali e paesaggistici, una duplice categoria di beni che in tutta la normativa precedente non era mai stata così chiaramente evidenziata nel contempo è affermato il principio di unitarietà del patrimonio culturale come oggetto di tutela e valorizzazione.

Ai beni culturali è dedicata la Parte II del Codice mentre la Parte III tratta dei beni paesaggistici. L’inclusione dei beni paesaggistici nel patrimonio culturale ha lo scopo costituzionale di dare attuazione alla tutela del paesaggio.


 

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